Banca Credito Attivo S.p.A. – in forma breve BCA Banca
Sede Legale:
Via Venti Settembre, 30 – 00187 Roma
Direzione Generale:
Via Boncompagni, 15 – 00187 Roma
Tel. 0823 78 31 25 – Fax 0823 91 82 31
email: info@bcabanca.it
PEC: bcabanca@pec.bcabanca.it

Depositi dormienti

Rivolgiti al personale della Banca per maggiori informazioni.

Depositi dormienti

L’art. 1 commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 22 Giugno 2007, n. 116 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007 ed entrato in vigore il 17 agosto 2007, ha definito “dormienti” i seguenti rapporti contrattuali:
a) Deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
b) Deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) Contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • Non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • Il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invio ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate la causa di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare o di terzi da questi delegati, escluso l’Intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Per i rapporti contrattuali di deposito al portatore “dormienti” si invitano i soggetti possessori dei relativi titoli rappresentativi a presentarli presso gli sportelli della banca disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una movimentazione. La mancata presentazione dei titoli e l’assenza di operazioni o movimentazioni disposte comporteranno l’applicazione dei sopracitati termini previsti dal D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116, decorsi i quali il rapporto verrà estinto con conseguente devoluzione delle somme al Fondo.
Per qualsiasi ulteriore informazione il personale della Banca è a vostra disposizione.


Avviso Conti Dormienti


Rapporti Dormienti segnalati al MEF


Somme devolute al Fondo

Scopri i nostri prodotti e servizi