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Nuove Regole Europee in materia di default

Dal 1° gennaio 2021 le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Nuove Regole Europee in materia di default

21 Dicembre 2020

Dal 1° Gennaio 2021 la Banca Capasso Antonio S.p.A. applica le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente.

Introdotta dall’Autorità Bancaria Europea per uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE, la nuova normativa stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.


Principali novità

Come si classificano i crediti come esposizioni scadute e/o sconfinanti

Fino a dicembre 2020
La banca classifica il cliente a defaut al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca

Con le nuove regole
La banca classifica il cliente a defaut in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente.

Compensazione tra linee di credito

Fino a dicembre 2020
Ai fini della determinazione dell’ammontare scaduto e/o sconfinante, la Banca effettua la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte

Con le nuove regole
La normativa non consente più la compensazione. La Banca sarà tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate

Quando una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato

Fino a dicembre 2020
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l’importo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%

Con le nuove regole
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate dalla Banca

Eventi di contagio del default

Fino a dicembre 2020
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) verso i cointestatari (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa

Con le nuove regole
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.

Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa

Rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria

Fino a dicembre 2020
Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”)

Con le nuove regole
È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%


Contesto normativo

Dal 1° gennaio 2021 la Banca Capasso Antonio S.p.A. applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto “default”), declinate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) nella seguente normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia:

  • Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 – introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
  • Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 – definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
  • Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – definizione di Piccola e Media Impresa
  • Linee Guida EBA/GL/2016/07 – Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.


FAQ della Banca d’Italia

Q_1: Le nuove regole europee sulla definizione di default rappresentano un cambiamento improvviso?

No, i criteri che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014; per assicurarne un’applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l’EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2021.

Per le banche “meno significative”, che sono vigilate direttamente dalla Banca d’Italia, le nuove regole sono state recepite in Italia a giugno 2019, dopo una fase di consultazione pubblica; per quelle “significative”, vigilate dal Meccanismo di vigilanza Unico, ha provveduto la BCE nel 2018; Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo per adottarle, e alcune banche hanno provveduto in anticipo.

Q_2: È vero che le regole sul default in vigore dal 1° gennaio 2021 sono più stringenti e possono riflettersi sulle condizioni creditizie in Italia?

Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, con posizioni di partenza molto differenti; per l’Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti; per altri paesi possono invece risultare più lasche.

La classificazione in default sulla base dei nuovi criteri, come in tutte le situazioni di default, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può come conseguenza comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina. La Banca d’Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso.

Q_3: È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?

No, non è corretto. È necessario che lo sconfinamento superi la “soglia di rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

Q_4: Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento ('andare in rosso sul conto')?

Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

Q_5: Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche 'a sofferenza' nella Centrale dei Rischi

No. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.

Q_6: È vero che le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Centrale dei rischi?

No, non è corretto. Le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d’Italia mette a disposizione degli intermediari (banche e società finanziarie) e che questi utilizzano nelle proprie valutazioni del “merito di credito”.

L’unica innovazione riguarda la classificazione “a sofferenza”, che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni – positive e negative – che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa.

Non c’è invece alcun impatto sull’altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti “inadempimenti persistenti”), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.

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