Reclami, ricorsi e conciliazione
Ciascun Cliente, per qualsiasi reclamo derivante da rapporti intrattenuti con la Banca e avente ad oggetto rilievi circa il modo in cui la stessa abbia gestito operazioni o servizi di natura sia bancaria che finanziaria può presentare reclamo in forma scritta al seguente Ufficio
- Ufficio Reclami della Banca Capasso Antonio S.p.A.
- Via Boncompagni n. 15 – 00187 Roma
- Tel 06/6845964
- E-Mail: ufficio.reclami@bancacapasso.it
- PEC: ufficio.reclami@pec.bancacapasso.it
I reclami possono essere presentati per posta, via e-mail e anche consegnati a mano presso uno qualsiasi degli sportelli della Banca Capasso Antonio S.p.A.. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.
1) In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può:
- rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se:
- i) l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1°.1.2009 e a partire dal 1° ottobre 2022 per operazioni o comportamenti relativi ai 6 anni antecedenti la data di proposizione del ricorso;
- ii) nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
- iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato accordo.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento oppure,
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra
2) in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento:
Il Cliente può:
- rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
- i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla Banca al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
- iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti e, non siano esistenti, decisioni di merito già assunte dall’ACF ovvero esiti di procedimenti giurisdizionali o arbitrali;
- iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- v) le operazioni o comportamenti oggetto di ricorso si collochino entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.
Ricorrere all’ACF è gratuito.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure,
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’ ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
La data di avvio dell’operatività dell’ACF è il 9 gennaio 2017. A partire da tale data la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob e l’Ombudsman – Giurì Bancario non accetteranno più nuovi ricorsi, pur continuando a gestire quelli già ricevuti. Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile consultare il sito Internet della Consob.
- Disposizioni Arbitro Bancario Finanziario
- Regolamento ACF
- Regolamento Mediazione Conciliazione
- ABF in Parole Semplici
- Rendiconto Reclami
Per sapere di più (ad esempio, come presentare un reclamo) visita il sito dell’Arbitro Bancario Finanziario.